Il codice unico dello spettacolo: la danza saprà convivere tra cultura e sport?

di Marco D'Isanto
L'8 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge di riordino in materia di spettacolo.
Il testo, oltre a contenere una serie di provvedimenti a favore dello spettacolo come l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, l’incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo dal 2018, l’estensione dell'Art-bonus a tutti i settori dello spettacolo, reca una delega al Governo per la riforma del settore spettacolistico.
In particolare l'art. 2 attribuisce la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, in diversi settori dello spettacolo tra cui la danza, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo".
Tra i temi sui quali il governo è chiamato a legiferare con riferimento specifico al settore della danza, c’è l’introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e individuazione dei requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza.
L’Art. 2 comma 4 lettera g) prevede l’introduzione di una normativa relativa all’istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell’insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all’abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.
Non sfugge la circostanza che oggi in Italia le scuole di danza siano prevalentemente istituite nell’ambito di associazioni o società sportive dilettantistiche, che la danza sia riconosciuta come attività sportiva dal Coni e che gli istruttori di danza siano ad oggi inquadrati nell’ambito dei compensi sportivi. Come si coniugherà l’esercizio della danza nelle scuole riconosciute e la necessità di insegnarla mediante percorsi formativi professionalizzanti con la disciplina della danza sportiva?
Il legislatore ha l’occasione per delimitare con più chiarezza la danza intesa  come evento artistico e realtà spettacolare e la danza intesa come disciplina sportiva. Nella speranza però che non si produca l’ennesima confusione che non giova né alla cultura né allo sport.