Il codice unico dello spettacolo: la danza saprà convivere tra cultura e sport?
di Marco D'Isanto
L'8 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge di riordino in materia di spettacolo.
Il testo, oltre a contenere una serie di provvedimenti a favore dello spettacolo come l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, l’incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo dal 2018, l’estensione dell'Art-bonus a tutti i settori dello spettacolo, reca una delega al Governo per la riforma del settore spettacolistico.
In particolare l'art. 2 attribuisce la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, in diversi settori dello spettacolo tra cui la danza, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo".
Tra i temi sui quali il governo è chiamato a legiferare con riferimento specifico al settore della danza, c’è l’introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e individuazione dei requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza.
L’Art. 2 comma 4 lettera g) prevede l’introduzione di una normativa relativa all’istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell’insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all’abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.
Non sfugge la circostanza che oggi in Italia le scuole di danza siano prevalentemente istituite nell’ambito di associazioni o società sportive dilettantistiche, che la danza sia riconosciuta come attività sportiva dal Coni e che gli istruttori di danza siano ad oggi inquadrati nell’ambito dei compensi sportivi. Come si coniugherà l’esercizio della danza nelle scuole riconosciute e la necessità di insegnarla mediante percorsi formativi professionalizzanti con la disciplina della danza sportiva?
Il legislatore ha l’occasione per delimitare con più chiarezza la danza intesa come evento artistico e realtà spettacolare e la danza intesa come disciplina sportiva. Nella speranza però che non si produca l’ennesima confusione che non giova né alla cultura né allo sport.
L'8 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge di riordino in materia di spettacolo.
Il testo, oltre a contenere una serie di provvedimenti a favore dello spettacolo come l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, l’incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo dal 2018, l’estensione dell'Art-bonus a tutti i settori dello spettacolo, reca una delega al Governo per la riforma del settore spettacolistico.
In particolare l'art. 2 attribuisce la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, in diversi settori dello spettacolo tra cui la danza, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo".
Tra i temi sui quali il governo è chiamato a legiferare con riferimento specifico al settore della danza, c’è l’introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e individuazione dei requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza.
L’Art. 2 comma 4 lettera g) prevede l’introduzione di una normativa relativa all’istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell’insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all’abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.
Non sfugge la circostanza che oggi in Italia le scuole di danza siano prevalentemente istituite nell’ambito di associazioni o società sportive dilettantistiche, che la danza sia riconosciuta come attività sportiva dal Coni e che gli istruttori di danza siano ad oggi inquadrati nell’ambito dei compensi sportivi. Come si coniugherà l’esercizio della danza nelle scuole riconosciute e la necessità di insegnarla mediante percorsi formativi professionalizzanti con la disciplina della danza sportiva?
Il legislatore ha l’occasione per delimitare con più chiarezza la danza intesa come evento artistico e realtà spettacolare e la danza intesa come disciplina sportiva. Nella speranza però che non si produca l’ennesima confusione che non giova né alla cultura né allo sport.