Proroga del Modello Eas

Con la cirolare 6/E del 24/02/2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione dell’art. 1, comma 1, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Decreto mille proroghe) contenente la proroga dei termini di presentazione del modello Eas da parte degli enti associativi.
Per effetto dell’anzidetta proroga, i termini per la tempestiva presentazione del modello EAS sono fissati come di seguito indicati:
• entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 (29 novembre 2008);
• entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla costituzione scada prima del 31 marzo 2011;
• entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31 marzo 2011 (cioè in data 31 marzo 2011 o in data successiva).
Con riferimento agli enti di nuova costituzione, resta, pertanto, fermo che gli stessi sono tenuti “a regime” a presentare il modello EAS entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
In forza della proroga al 31 marzo 2011 del termine di presentazione del modello EAS, si considerano tempestivamente presentati i modelli già trasmessi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 225 del 2010.
Pertanto, non sono tenuti a presentare nuovamente il modello EAS, entro il 31 marzo 2011, gli enti che hanno già presentato detto modello oltre gli originari termini stabiliti al 31/12/2009.