Modello light per alcuni enti associativi

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 29/10/2009 viene chiarito che alcune tipologie di enti associativi potranno compilare una versione semplificata della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti per gli enti associativi. L’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, stabilito dall’art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 deve essere assolto entro il 15 Dicembre 2009. La circolare precisa che tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni dell’articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.
Tuttavia alcuni enti associativi già iscritti in pubblici registri potranno compilare una versione semplificata. Essi sono:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello;
- le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.