Istituzione del registro regionale delle Associazioni di promozione sociale in Campania

La Regione Campania ha approvato il regolamento N.7 del 12 ottobre 2011 che disciplina l'istituzione del registro regionale delle Associazioni di promozione sociale. Con il Decreto dirigenziale n. 547 del  Dicembre  2011 sono state adottate le modalità per l'iscrizione nel registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.
Ai fini dell’iscrizione nel registro regionale il legale rappresentante dell’associazione di promozione sociale, presenta al Settore Assistenza Sociale della Giunta regionale apposita istanza, sottoscritta
nelle forme previste dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), corredata dalla seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto costitutivo;
b) copia autentica dello statuto dell'associazione;
c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
d) relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione con la specifica indicazione dell’ambito
territoriali di attività, dei fini di promozione sociale e dalla quale risulti almeno un anno di attività
effettiva nell’ambito regionale;
e) copia dell’ultimo rendiconto economico- finanziario approvato;
f) copia del codice fiscale;
g) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti che
l’associazione non è iscritta nel registro regionale del volontariato istituito ai sensi della legge
regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della
legge 8 novembre 2000, n. 328).

Effetti dell’iscrizione
1. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici
fiscali previsti per legge.
2. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 30 della legge 383/2000,
possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno
centottanta giorni nel registro regionale per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso
terzi.