Escluse le Onlus dall’invio della comunicazione

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 29/10/2009 vengono fornite alcune precisazioni in ordine alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti per gli enti associativi.
Nella circolare si ribadisce che gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all’onere della comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all’invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada
successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.
Viene chiarito che alcune tipologie di enti associativi potranno compilare una versione semplificata della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti per gli enti associativi.
Nella circolare inoltre si chiarisce che le Onlus saranno esonerate dall’adempimento. Sono parimenti escluse dall’onere della presentazione del modello le ONLUS di diritto di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Pertanto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ONLUS di diritto, non sono tenute alla presentazione del modello EAS.