PER IL TERZO SETTORE NON C’E’ PACE. UNA NORMA CONTENUTA NELLA LEGGE 3/2019 COMPLICA LA VITA DI MOLTI ENTI DEL TERZO SETTORE

di Marco D'Isanto
 
 

La legge 3/2019, nota come spazza corrotti, prevede una disposizione al comma 20 che estende gli obblighi in materia di trasparenza previsti per i partiti politici a tutti gli enti del terzo settore  i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi politici o amministrativi.
La legge modifica il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13, sostituendolo con il seguente comma:
“Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  presente  articolo,  sono equiparate  ai  partiti  e  movimenti  politici  le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei  cui  organi  direttivi sia determinata in tutto o in parte da  deliberazioni  di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti  politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza  a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni  che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano  in  misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni  interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».
Dunque anche la bocciofila il cui presidente o componente del consiglio direttivo abbia ricoperto nei dieci anni precedenti il ruolo di consigliere comunale dovrà ottemperare agli obblighi di trasparenza dei partiti politici?
Ma di quali obblighi si parla?
Il comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 prevede:
Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.
Per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesorieri dei partiti politici, viene introdotto l’obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno; di ciò deve esserne al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano.
E' inoltre previsto il tetto di 500 euro sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile.
E' inserito un  tetto annuo di finanziamento o contribuzione di euro 3.000,00 al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario da depositare presso la Presidenza della Camera.
E' inoltre esteso anche alle cooperative sociali ed ai consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari.
Si tratta di obblighi insostenibili per la maggior parte degli Enti del Terzo Settore i cui organi direttivi dovessero trovarsi nelle condizioni previste dalla legge.
E’ noto che gli Enti del Terzo Settore accolgono spesso personalità provenienti dal mondo della politica o da che abbiano avuto incarichi pubblici.
Una norma di questo tipo per la cui applicazione si fa riferimento ad un orizzonte temporale retroattivo, 10 anni, così lungo, porrà molti, troppi problemi agli Enti del Terzo Settore.
E a pensare che Aristotele aveva definito l'uomo per sua natura un animale politico...