FATTURAZIONE ELETTRONICA E ASSOCIAZIONI CULTURALI di Marco D'Isanto


Il decreto fiscale (decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136 contiene alcune norme sulla fatturazione elettronica per le associazioni senza scopo di lucro che rischiano di complicare la vita di questi enti. La norma riguarda tutte le Associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività commerciale ed hanno aderito al regime forfettario recato dalla Legge 398/91 e quindi anche le organizzazioni culturali.
Nel decreto in commento è previsto l’esonero dalla fatturazione elettronica. Tale esonero consentirà alle Associazioni che hanno realizzato, nell’anno precedente, proventi commerciali fino a 65.000,00 di poter emettere le fatture in formato non elettronico. Per le Associazioni che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a euro 65.000,00, la norma prevede che esse “assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta”.
Si tratta di una disposizione che pone diversi problemi applicativi.
Ad oggi le medesime associazioni dovranno in ogni caso sottostare a tutti gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica passiva (gli acquisti). Sono infatti esonerati da questi obblighi solo le Associazioni prive di partita iva. Ma non si esclude che nei prossimi giorni l’Agenzia delle Entrate possa escludere dagli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche ricevute le Associazioni che hanno realizzato, nel periodo d’imposta precedente, proventi commerciali fino a 65.000,00. E’ necessario attendere chiarimenti anche su questo punto.
Le Associazioni che esercitano attività commerciali e quindi in possesso di partita iva e che hanno aderito al regime forfettario di cui alla Legge 398/91 dovranno comunque emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione e saranno assoggettate agli obblighi di conservazione delle fatture attive emesse nei confronti della P.A. a prescindere dal limite dei ricavi realizzati.
Per le organizzazioni culturali la cui attività nei confronti della pubblica amministrazione è molto frequente dunque non si intravede nella sostanza alcuna semplificazione effettiva.
Per le Associazioni che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a euro 65.000,00, come anticipato sopra,  dovranno “assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta”.
Tale obbligo ricadrà sul cessionario e cioè sul cliente attraverso, si presuppone,  il meccanismo dell’autofatturazione. Ma ad oggi si naviga nel buio poiché nessuno dei casi tipizzati di autofatturazione presenti nell’ordinamento tributario sono stati citati dalla normativa. Se dovesse prevalere in via interpretativa l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che trasferisce l’onere dell’imposizione fiscale dal cedente al cessionario, le Associazioni rischierebbero di perdere l’iva forfetizzata al 50%. Il mio parere è che, questa disposizione sulle fatture elettroniche, non possa in alcun modo intaccare il meccanismo della Legge 398 e dei benefici conseguenti.  Urge in ogni caso un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. E’ evidente che la soluzione più ragionevole sia quella di consentire a tutti gli enti, indipendentemente dalla soglia di ricavi realizzati, la possibilità di emettere in proprio la fattura elettronica senza ulteriori complicazioni.
Resta peraltro l’ulteriore dubbio sul comportamento da utilizzare nei confronti di soggetti esonerati entrambi dalla fatturazione elettronica. Se una associazione in 398 sarà costretta a fatturare ad un’altra associazione in 398 chi emetterà la fattura?
Le Associazioni culturali che svolgono attività commerciale e che non hanno aderito al regime di cui alla 398 sono soggette alla tenuta delle scritture contabili secondo le disposizioni recate dall’art. 20 del DPR 600/1973. Queste associazioni dovranno pertanto sia gestire il ciclo attivo che il ciclo passivo delle fatture elettroniche e i loro adempimenti in materia di fatturazione elettronica sono equiparati a tutti gli ordinari operatori economici.
Le Onlus, fermo restando gli specifici obblighi contabili a cui sono sottoposte, dovranno in linea generale seguire gli stessi criteri fissati per la generalità degli enti non commerciali.
Il regime della 398, per le organizzazioni culturali, è un regime a termine: sarà infatti abrogato definitivamente per questa tipologia di Enti a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni fiscali previste dalla Riforma del Terzo Settore. La ratio di questa norma, che suddivide gli adempimenti sulla base della soglia dei proventi realizzati, e che impone agli enti associativi, il cui volume d’affari è stato superiore ai 65.000,00 euro, questa ulteriore complicazione risulta dunque del tutto incomprensibile.
In realtà sarebbe più efficace per le organizzazioni culturali incamminarsi rapidamente su questo corso della fatturazione elettronica a prescindere anche dagli esoneri nella speranza che il Governo rimuova tutte le inutili complicazioni. Oramai la strada è tracciata, inutile rallentare il cammino.